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Statuto del " CIRCOLO DEL CACCIATORE ECOLOGISTA "

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI:

Art. 1
Il Circolo del cacciatore ecologista, costituito il 27 Settembre 2002 con atto Ufficiale dell'Assemblea Generale regolato del presente statuto, allegato all'atto, si denomina:

CIRCOLO DEL CACCIATORE ECOLOGISTA Cod.Fisc. 94037680587

Identificandosi come Circolo apartitico e senza partecipazione di Associazioni Venatorie.

Art. 2
Il circolo del cacciatore ecologista è un'associazione culturale ecologica - venatoria ed ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 3
Il Circolo del cacciatore ecologista - ritenuto che la caccia deve essere esercitata soltanto con mezzi e metodi rispettosi dei principi che presiedono alla conservazione, all'incremento e al miglioramento delle varie specie faunistiche; premesso che la fauna selvatica che popola il territorio italiano è di proprietà dello Stato e non dei cacciatori e che la sua gestione non può prescindere da interessi estranei al mondo venatorio, si propone, senza scopo di lucro, i seguenti fini:

a) la preparazione tecnico-venatoria del cacciatore, la sua educazione all'amore e al

rispetto della natura, in modo da fargli assumere quella dignità che in altri Paesi ha e che gli compete come responsabile della gestione del territorio e della fauna selvatica che lo popola;
b) la salvaguardia, l'incremento quantitativo e qualitativo del patrimonio faunistico;
c) la salvaguardia e, in alcuni casi l'intervento, per il ripristino della flora e
dell'ambiente;
d) la tutela degli interessi venatori di tutti i cacciatori seri, onesti, e responsabili, in
tutte le sedi, compresa quella internazionale, ma con speciale riguardo a quella regionale;
e) nonché la raccolta e conservazione dei dati personali dei soci iscritti in osservanza
delle vigenti leggi, provvedendo a seguito di richiesta scritta dell'interessato alla rettifica o alla cancellazione dagli archivi.
Art. 4
Per la realizzazione di tali scopi, il Circolo intende:
a)
intervenire, con propri rappresentanti, nelle sedi opportune affinché le emanande leggi venatorie siano informate al principio della salvaguardia del patrimonio faunistico, alla preparazione tecnico-venatoria dei cacciatori e ad un'indispensabile ed efficiente forma di sorveglianza capillare e coordinata;
b)
intervenire, con propri rappresentanti, per una gestione attenta alla salvaguardia delle specie in regresso e pronta a rivolgere particolare interesse al prelievo di individui di specie in espansione;
c)
predisporre e proporre in sede regionale calendari venatori opportunamente concepiti in relazione alle caratteristiche biologiche delle specie cacciabili;
costituire a favore dei propri aderenti e di quanti aspirano a diventare cacciatori, una fonte di informazione e di aggiornamento, sia con il mezzo della stampa che con conferenze nelle seguenti materie: legislazione venatoria, conoscenza delle armi da caccia e loro uso, allevamento della selvaggina, tecniche di ripopolamento, conoscenza della fauna delle sue abitudini e dei cicli di riproduzione, tecnica di caccia alle varie specie, tecnica di caccia per il controllo dei predatori, trattamento della selvaggina uccisa e suo utilizzo alimentare, preparazione e valutazione dei trofei, tradizioni, consuetudini e norme di comportamento del cacciatore nei riguardi della natura, della proprietà privata e nei confronti degli altri cacciatori, conoscenza, uso e addestramento dei cani da caccia, nozioni varie di fotografia e cinematografia;
organizzare manifestazioni quali conferenze, gite venatorie, gare di tiro, esposizioni di fotografie venatorie, ecc.;
operare in modo da far conoscere, anche a chi è estraneo al mondo venatorio, il valore etico ed economico della caccia, quale importantissimo mezzo di gestione del territorio, cominciando ad educare in questo senso i ragazzi sin dall'età scolare;
prevedere un piano di ripopolamento, a mente delle norme vigenti al momento e a seguito della revisione dei conti annuali, nel periodo primaverile;
istituire, per maggiore trasparenza, un registro dei consuntivi di eventuali entrate e/o uscite.
d)
e)
f)
g)
h)
AMMISSIONE AL CIRCOLO DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5
Possono far parte del Circolo, quali soci ordinari, tutti i cacciatori che condividono gli scopi del Circolo e ne accettano le regole.
Al Circolo inoltre può essere ammesso quale socio sostenitore, anche chi, non cacciatore, dichiari di approvare e condividere gli scopi dell'associazione medesima.

Art. 6
La richiesta di ammissione avviene tramite la presentazione di una domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Circolo.
In tale domanda il richiedente deve dichiarare di approvare incondizionatamente gli scopi del Circolo e impegnarsi, sul proprio onore, a rispettare rigidamente le norme statuarie, autorizzando quanto previsto dall'art. 3 comma "e". La richiesta di ammissione quale socio sostenitore, oltre alla dichiarazione di approvazione degli scopi perseguiti dall'associazione, deve anche chiarire in forma sommaria, il motivo per cui il richiedente desidera associarsi.

Art.7
L'ammissione al Circolo, conseguente alla domanda, per il socio ordinario è di regola conseguente ad un colloquio, nel corso del quale il richiedente dimostri di avere le caratteristiche per essere membro del Circolo.

Art. 8
Il colloquio di ammissione al Circolo avviene in presenza del Presidente e di almeno un altro componente del Direttivo.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo del Circolo può, previa riunione, iscrivere immediatamente nell'elenco dei soci ordinari i richiedenti che, oltre a non aver mai riportato condanne per reati venatori ed aver effettivamente esercitato la caccia per almeno dieci anni con costante e corretta condotta morale e civile.

Art. 10
I richiedenti che facciano domanda di ammissione quali soci sostenitori, non sono soggetti all'obbligo del colloquio e sono ammessi immediatamente da almeno un componente del Direttivo del Circolo.

 

Art. 11
Il socio ordinario ha il dovere:
a) di rispettare rigidamente, durante l'esercizio della caccia, tutte le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia venatoria;
b) di mantenere sempre, in ogni occasione, una correttezza di vita, di stile e di comportamento nei confronti dei soci e del prossimo in generale, tale da poter essere di esempio per tutti i cacciatori;
c) di prestare in qualsiasi modo la propria attività per il perseguimento dei fini indicati nell'Art. 3 e Art. 4;
d) di partecipare assiduamente alla vita del Circolo e di fare opera di proselitismo tra i non associati;
e) di versare puntualmente i contributi sociali;
f) di segnalare ad almeno due componenti del Consiglio Direttivo delle eventuali mancanze o scorrettezze che potrebbero venir meno ai principi fondamentali dettati dallo statuto, creando così nocumento all'immagine del Circolo stesso;
g) di versare autonomamente entro il mese di ottobre la quota sociale annuale.

Art. 12
Il socio ordinario ha il diritto:
a) di partecipare anche quale candidato, alle elezioni dei dirigenti del Circolo;
b) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, di intervenire nella discussione e di esprimere con il voto la propria approvazione o disapprovazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
c) di fruire di tutte le facilitazioni che il Circolo potrà procurare ai propri associati;

Art. 13
Il socio sostenitore ha il dovere:
a) di prestare la propria attività per il perseguimento dei fini del Circolo;
b) di partecipare assiduamente alla vita sociale del Circolo e di fare opera di proselitismo tra i non associati;
c) di versare puntualmente i contributi sociali;
d) di segnalare quanto previsto già all'art.11 comma "f";
e) di versare autonomamente entro il mese di ottobre la quota sociale annuale.

Art. 14
Il socio sostenitore ha il diritto:
a ) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, intervenendo nella discussione, senza diritto di voto;
b) di fruire di tutte le facilitazioni che il Circolo potrà procurare ai propri associati.


Art. 15
Gli organi del Circolo sono: l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 16
L'assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci, ordinari e sostenitori, regolarmente iscritti al Circolo.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo. L'assemblea può anche riunirsi in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di un terzo dei Soci ordinari, ovvero a seguito di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente in carica, sottoscritta da almeno il 40 per cento dei Soci ordinari. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e si ritengono validamente costituite in prima adunanza qualunque sia il numero dei soci.
Alle assemblee, su proposta motivata, accettata dal Direttivo, possono eccezionalmente partecipare, quali auditori, senza diritto di voto, persone estranee al Circolo, ma interessate ed interessanti ai fini che il Circolo si prefigge.

Art. 17
Il Socio è tenuto a partecipare alle assemblee.

Art. 18
L'Assemblea Generale provvede:
a) all'approvazione dei bilanci;
b) all'approvazione e/o modifica dello Statuto;
c) all'elezione di un eventuale Presidente onorario, anche non socio, distintosi per particolari meriti;
d) a deliberare sulla mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo viene eletto, previa riunione e successiva votazione, tra tutti i Soci ordinari.

Art. 20
Le deliberazione assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti con voto palese.
Per le modifiche statuarie è richiesta la maggioranza dei soci ordinari presenti.


Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti ai sensi dell'art. 19, e dura in carica tre anni con possibilità di essere rieletto.
I Consiglieri eletti sceglieranno nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere. La rappresentanza del Circolo, a tutti gli effetti di legge, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, spetta al Vicepresidente.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo:
a) stabilisce la quota sociale;
b) amministra i beni sociali attraverso il proprio Segretario Tesoriere;
c) cura l'attuazione degli scopi del Circolo;
d) intraprende le iniziative che riterrà opportune per attuare gli scopi statuari;
e) dispone con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, l'espulsione, di quei soci che vengono meno a quanto previsto dagli artt. 11 - 12 - 13 e 14.

Art. 23
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

Art. 24
Tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto ma allo stesso tempo attinente alle attività del Circolo, verrà valutato dal Consiglio Direttivo a seguito di una riunione straordinaria, nel rispetto delle vigenti Leggi dello Stato.

NORME FINALI:
Il presente atto è stato registrato presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Tivoli l'8 Ottobre 2002 - Serie 3 - N° 3697.

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